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L'Usura9/18/2019 Per prima cosa chiariamo alcuni concetti base:
L’usura è un reato. E’ un reato grave. E’ un reato anche se a commetterlo sono le Banche o le finanziarie. La legge prevede (art. 2 della l. 7 marzo 1996 n. 108) che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. TASSO SOGLIA Cose’è il tasso soglia? E’ un limite - invalicabile- al d là del quale le Banche non possono andare nell’applicazione degli interessi. Viene indicato dalla Banca d’Italia ogni trimestre aggiungendo al TEGM il 25% più 4 punti percentuali. Se in un contratto di mutuo o finanziamento viene superato il tasso soglia, cosa succede? Nel caso in cui l’intermediario finanziario o la banca applichino tassi usurai, il mutuo (o il finanziamento o il leasing) dovrà essere considerato nullo e pertanto l’utente non dovrà pagare gli interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti integralmente dalla banca. Conseguentemente anche eventuali procedure espropriative dovranno essere annullate. Le rate di mutui, finanziamenti e leasing a volte raggiungono cifre astronomiche, spesso a causa dell’applicazione di tassi usurai. Questo vale anche se a superare il tasso soglia è il tasso di mora che venga pattuito nel caso di ritardo nel pagamento di una o più rate. A chiarirlo è stata la sentenza storica della Corte di Cassazione n. 350/2013, la quale ha stabilito i seguenti principi: i mutui con tassi da usura possono essere annullati per intero; per calcolare il tasso di usura bisogna considerare tutte le somme addebitate dalla banca e non solo gli interessi pattuiti per contratto L’art. 1815 2° co. c.c., in forza del quale, “...Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi...”. In sostanza, il mutuo/finanziamento/leasing, affetto da usura pattizia, da oneroso si trasformerebbe in gratuito. I tassi moratori pattuiti nel contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi: se il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo. In questo caso a dover essere confrontato con il tasso di usura è il tasso moratorio e non la somma del tasso di mora e quello corrispettivo. I commenti sono chiusi.
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