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Responsabilità  e competenza del Datore di lavoro sanitario - Sicurezza sul Lavoro ai tempi del COVID19

3/27/2020

 
In questo periodo di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia del COVID-19, è particolarmente sentito il tema del rapporto intercorrente tra il dovere del datore di lavoro di fornire i dispositivi di sicurezza e la responsabilità del lavoratore per il suo utilizzo. 
Lo scopo di questo contributo è quello di fornire chiarezza sulle regole generali e sul dovere incombente sul datore di lavoro; tutto ciò  con la premessa che si cercherà di focalizzare la nostra attenzione sul tema della responsabilità medica anche alla luce di recenti polemiche strumentali che hanno tentato di attribuire al personale sanitario, responsabilità che, come si dimostrerà, sono di tipo organizzativo e rientrano nell’ambito del concetto di responsabilità del datore di lavoro.

Nel nostro ordinamento vige il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUSL), un complesso di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le strutture di ricovero e cura, ospedali e non solo, sia pubbliche che private, rientrano nell’ambito della normativa che riguarda i luoghi di lavoro, e devono quindi risultare conformi ai requisiti definiti nel capo I del Titolo II (artt 62-64) del Testo Unico sulla Sicurezza.

Rispetto alle disposizioni generali riferibili a qualsiasi luogo di lavoro, esistono naturalmente, alcune distinzioni e differenti prerogative che tengono conto della specificità dell’attività sanitaria: ad esempio l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’azienda è obbligatorio per le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori (oltre che per altre tipologie di aziende come elencate nel c6 dell’art 31).

Si deve partire da un assunto: è OBBLIGO del DATORE DI LAVORO fornire al lavoratore gli strumenti di sicurezza necessari . 
Ancora di più nel campo medico: il fatto è talmente banale e lampante che sarebbe  ultroneo  indicare  le specifiche norme,  pur presenti in diverse disposizioni ed in primis nel testo unico citato.
Ciò in quanto tale obbligo viene da una considerazione di ordine logico e morale prima ancora che giuridico.
 Un altro dato, in sé banale ma che merita di essere evidenziato, è che gli ospedali  sono luoghi di lavoro alquanto eterogenei e complessi (si pensi ad ambulatori, day hospital, degenza, laboratori, radioterapia ecc) e ricoprono una vasta serie di casistiche riconducibili a rischi sui luoghi di lavoro molteplici ed a volte complessi.

Ne consegue  che i rischi inerenti le diverse attività devono essere valutati studiando gli ambienti di lavoro ed analizzandone le caratteristiche, sia strumentali che infrastrutturali, con lo scopo di elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi  adeguato ad ogni singolo settore.
Da qui un altro importante dato: le strutture sanitarie  sono tenute ad adottare uno  specifico documento di valutazione dei rischi che  deve tenere conto dei rischi specifici relativi all'emergenza in corso o se non contemplati dal predetto documento, quest’ultimo deve essere prontamente aggiornato .

Al riguardo è evidente che il primo aspetto da valutare è il rischio di tipo biologico, sia per gli operatori che per i degenti.Gli ospedali sono il luogo in cui, per definizione, gli agenti patogeni vengono introdotti spontaneamente (pazienti) con possibilità e  capacità di trasmissione attraverso il vettore umano.Tutto ciò, unitamente alla possibile condizione di riduzione delle difese immunitarie per cause patologiche o terapeutiche, rendono il rischio biologico uno dei più significativi in una struttura ospedaliera.
 Per evitare che  tali pericoli si concretizzino, (fatto, quest’ultimo purtroppo riscontrato troppo spesso nell’attuale emergenza) come in qualsiasi altro posto di lavoro, anche in un ospedale, deve esistere un organigramma della sicurezza che faccia capo ad un Datore di Lavoro (spesso identificato per esempio nel Direttore scientifico, piuttosto che in un membro del Consiglio di Amministrazione o nella proprietà in caso di aziende private).

Vi sono poi eventualmente le figure dei dirigenti per la sicurezza identificabili per esempio nei direttori di dipartimento o nei medici primari di reparto; ed infine i preposti che spesso vengono identificati nel personale di capo area, capo reparto infermieristico, responsabili di laboratorio o responsabili di sala.
In altri termini è compito della dirigenza amministrativa, sulla base delle proposte del personale operativo (medici ed infermieri) disporre le procedure ed i protocolli indispensabili alla prevenzione dei rischi di contagio sia in capo ai pazienti che in capo al personale medico .
Questi concetti non sono espressione di una legislazione tutta italiana ma trovano conforto nelle disposizioni comunitarie. 
Quanto sopra è di particolare importanza, in presenza di una pandemia globale, nella quale uniformare procedure, protocolli e valutazioni dei rischi rappresenta il primo modo per prevenire i contagi e tutelare operatori sanitari e pazienti .
 In particolare, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, conferma che l’obbligo di prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori incombe sul datore di lavoro, ossia sull’AMMINISTRAZIONE.
Si conferma, ancora una volta che i datori di lavoro hanno la responsabilità generale di determinare e valutare i rischi presenti sul luogo di lavoro: spetta, cioè, a loro garantire che tali attività siano svolte correttamente.
Se i datori di lavoro non possiedono personalmente le conoscenze a tal fine necessarie, sono tenuti a rivolgersi a esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a medici del lavoro, in servizio presso l’azienda o reclutati come consulenti esterni.
 Tra le necessarie misure di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori sono comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, le attività di informazione e di formazione nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.
Ai sensi degli articoli 5-12 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, gli articolati obblighi incompleto sul datore di lavoro sono:
• garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro;
• disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
• prendere le misure appropriate affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, tutte le informazioni necessarie;
• consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettere la loro partecipazione in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro;
• determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l’attrezzatura di protezione da utilizzare;
• prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
• attuare le misure necessarie in base ai principi generali in materia di prevenzione(Direttiva quadro 89/391/CEE, articolo 6, paragrafo 2», pagina 26) ;
• garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni specifiche in riferimento al luogo di lavoro o alla funzione (in occasione della sua assunzione, di un trasferimento, dell’introduzione di un’attrezzatura di lavoro o di una nuova tecnologia);
• prendere le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori degli stabilimenti esterni i quali intervengano nel suo stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai rischi per la salute e la sicurezza nel corso delle attività svolte nel suo stabilimento;
• documentare, verificare e rivedere la valutazione dei rischi e le misure intraprese.

In tale contesto la partecipazione dei lavoratori non è soltanto un diritto, ma è fondamentale per permettere una gestione efficace ed efficiente della salute e della sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro.
L’esperienza insegna, purtroppo che le amministrazioni spesso non capiscono o non sono  in grado di comprendere o, peggio ancora non hanno l’umiltà di farlo, che i lavoratori, conoscono i problemi che la loro attività lavorativa o funzione comporta.
Del resto anche i lavoratori (articolo 6, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) i lavoratori hanno diritti e obblighi e più precisamente: 
• essere consultati nella valutazione dei rischi e prendere parte alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro; ciò significa che la valutazione del rischio dovrebbe tener conto di gruppi a rischio particolarmente esposti, che devono essere protetti dagli specifici pericoli che li riguardano
 • fare proposte; 
• avere una partecipazione equilibrata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
 • essere informati circa i rischi per la sicurezza e la salute e circa le misure occorrenti per ridurre o sopprimere questi rischi; 
• essere coinvolti nelle decisioni riguardanti le misure e le attività di protezione e prevenzione da mettere in atto; • ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, in particolare sotto forma di informazioni e di istruzioni riguardanti nello specifico il luogo di lavoro.
    Le attività sopra descritte si concretizzano in un processo che consta di cinque fasi, descritte nella scheda 81 dell’EUOSHA (Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro).
     Fase 1 — Individuare i pericoli e i soggetti a rischio
  Fase 2 — Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
 Fase 3 — Decidere l’azione preventiva (T-O-P)
 Fase 4 — Intervenire con azioni concrete
 Fase 5 — Documentazione, controllo e riesame 
            Non è il caso di soffermarsi sulle singole fasi; basti rilevare che nei casi in cui si sono avuti contagi tra gli operatori sanitari queste fasi o attività nella migliore delle ipotesi non erano aggiornate e, pertanto non adatte alla tutela del rischio che lavoratori e pazienti si sono trovati ad affrontare. 
    In conclusione: la violazione delle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro determina delle responsabilità penali, in alcune circostanze, civili (il risarcimento del danno subito)  ed amministrativa. 
Le conseguenze e l’analisi della giurisprudenza in materia, sarà oggetto del prossimo contributo


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