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La TARI4/29/2020 La TARI
L’esigenza di una gestione dei rifiuti che sia compatibile con l’evoluzione della società, ha spinto i governi e le amministrazioni locali a cercare delle soluzioni affinché il costo della gestione dei rifiuti sia sostenibile e affinché ci sia un adeguato smaltimento dei rifiuti. Non vogliamo entrare nel merito delle singole scelte. Quel che è certo è sono state introdotte delle modalità (vedi il cd Porta a Porta) che incidono profondamente sulla vita dei singoli e che, inevitabilmente, portano alla ribalta il problema della tassazione collegata alla gestione dei rifiuti. Diciamo la verità: tutte le tasse non sono ben viste ma, alla luce delle premesse ben si può comprendere che la cd Tari risulti particolarmente antipatica. Sicuramente, tra le tasse comunali essa risulta, unitamente all’Imu, la più detestata. DEFINIZIONE Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. La tassa rifiuti, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio. Va però chiarito che, almeno fino ad oggi, non vi è una correlazione immediata tra la quantità di rifiuti prodotti e la relativa tariffa; essa, come vedremo, si basa su una pluralità di presupposti. Tale caratteristica rende evidente che il rapporto tra servizio offerto e tassa non è di immediata correlazione. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo: in tal modo la tassa sui rifiuti si avvicina al concetto di imposta. Molti comuni hanno annunciato tentativi di introdurre tale correlazione. Fino ad ora si è visto poco ed attendiamo con fiducia i relativi provvedimenti. LE ORIGINI La Tari viene da lontano. Essa infatti ha preso il posto della cd Tares. Essa, a sua volta, era il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Fu istituito in sostituzione di TIA (tariffa di igiene ambientale) e TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Secondo gli studi fatti, attraverso la riunificazione, il tributo aumentò mediamente di circa 30 centesimi a mq. Il tributo è stato in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. La Tari è, invece, in vigore dal 1° gennaio 2014. PRESUPPOSTI Il principio su cui si fonda la Tari è tanto semplice quanto corretto: “chi inquina paga”. Fin qui tutto bene, ma quanto si passa dalle definizioni di principio all'applicazione pratica il quadro diventa meno comprensibile Innanzi tutto i Comuni, spesso per mera semplificazione, possono determinare la propria tariffa secondo i criteri già previsti per la TARSU: in sintesi il costo va individuato in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. È chiaro che tale modello si discosta dal principio sopra richiamato, in quanto collega il pagamento a presunzioni derivanti dal numero di componenti del nucleo familiare e dell’estensione dell'appartamento e non alla produzione di rifiuti. Va detto che tal metodo di calcolo è conforme alla norma istitutiva ed ha trovato conferme in pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24.6.2008 nella causa C-188/07 del 16.7.2009 nella causa C254/08. Dette pronunce propongono un ragionamento che si basa, in estrema sintesi, sulla oggettiva difficoltà di ancorare la tariffa alla effettiva produzione di rifiuti: ecco perché abbiamo detto che il principio su cui si basa il tributo in discorso si discosta dalla sua concreta attuazione normativa. Ne consegue che il cd. “metodo normalizzato”, è da considerarsi legittimo sempre che non dia luogo a trattamenti irragionevolmente gravosi per inosservanza del principio di proporzionalità del tributo alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Questo contributo non è redatto per fare polemiche: per questo non aggiungiamo la nostra opinione al riguardo. Alla luce delle considerazioni di cui sopra la TARI va calcolata in base alla superficie calpestabile della singola unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto urbano, suscettibile di produrre rifiuti. La norma individua, pertanto, quale presupposto per l’applicazione del tributo l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate, costituivano la base imponibile dei precedenti tributi ( Tarsu, Tia e Tares) . Ne consegue che sono tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze e le aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali. Vanno considerate accessorie, e quindi escluse dalla tassazione, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc. Analogamente sono escluse le parti comuni del condominio, quali indicate all’art. 1117 del codice civile. A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto. Quando, invece, le predette aree sono utilizzate per attività economica, ad esempio aree scoperte incluse nel perimetro di una fabbrica, esse sono sempre tassate. CHI È TENUTO AL PAGAMENTO Sono soggetti passivi, ossia tenuti al pagamento tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, situate nel territorio comunale. Ebbene si, la definizione è quanto mai ampia e prescinde, per alcuni versi, dalla effettiva capacità di produrre rifiuti. Nel concreto è tenuto al pagamento ogni soggetto che abbia la disponibilità di locali o aree scoperte, a prescindere dal titolo che legittima l’occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.). Venendo al caso più frequente prospettato dai clienti, ossia chi debba pagare la Tari in caso di contratto di locazione, la risposta è che il soggetto passivo è il conduttore. E’ inoltre opportuno precisare, che nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare o di chiunque occupi aree e locali in comunione con altri, ciascuno dei coobbligati (conviventi, soci, ecc.) può essere tenuto al pagamento della totalità della tassa, in forza del cosiddetto “vincolo di solidarietà”. Nel caso di multiproprietà (quando esistono più proprietari, i quali fruiscono a turno del medesimo immobile), il soggetto passivo del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni: quest'ultimo ha poi il diritto di agire, nei confronti dei singoli proprietari, per chiedere il ristoro pro quota delle somme versate. ESENZIONI Sono esenti: le parti condominiali, (art. 1117 CC), semprechè non utilizzate in via esclusiva ; Sono altresì esenti i locali dove è oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma (ad es. solai e cantine); Sono, infine, esenti i locali dove, in specifiche circostanze temporali, non è possibile produrre rifiuti, come ad esempio le abitazioni sfitte (purché concorrano altre condizioni su cui si tornerà nei prossimi approfondimenti). Come potrà notarsi il numero delle esenzioni non è certo nutrito; inoltre la prassi ha insegnato che i comuni interpretano i casi di cui sopra con notevoli restrizioni. RIDUZIONI Più nutrito il numero dei casi che possono beneficiare delle riduzioni . In linea generale possiamo affermare che sono previste riduzioni in misura variabile, a seconda delle modalità di erogazione del servizio. La TARI è ridotta alla misura massima del 20% nei seguenti casi: - mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; - erogazione del servizio in cui si evidenzino gravi violazioni della norma di riferimento; - interruzioni del servizio che possano arrecare danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. - nel caso di unico occupante dell'immobile ; - per la parte abitativa di case coloniche, occupate da agricoltori; - se l'occupante è residente all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi. Diversi regolamenti comunali prevedono che la tariffa possa essere ridotta nel caso di uso non continuativo dell’immobile (pensiamo alle abitazioni per uso stagionale). Tali concetti si riallacciano al più generale principio di “occupazione temporanea”. A tal fine si deve far riferimento alla effettiva durata dell’occupazione nel corso dell’anno. Se la sommatoria dei periodi, anche non consecutivi, in cui l'immobile è occupato, supera i 183 giorni, il tributo dovrà essere corrisposto in misura integrale. Molti comuni ritengono, erroneamente, che tale riduzione sia facoltativa. In realtà essa è diretta conseguenza del principio di proporzionalità del tributo e deriva dal generale concetto, sopra richiamato, del “chi più inquina più paga”. I Comuni possono deliberare riduzioni e esenzioni, entro il 7% dell’intero introito, in base a specifiche condizioni dell’occupante oppure tenendo conto della capacità contributiva della famiglia. CALCOLO La TARI, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre il tributo provinciale da dover conteggiare. La parte fissa è determinata considerando le componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, pulizia strade ecc.) La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato, comprensivo di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento: essa è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal componente o dai componenti del nucleo familiare. SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale . È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali . La Tari si può, pertanto, pagare tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari. I commenti sono chiusi.
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