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La difesa tecnica davanti alle Commissioni Tributarie

4/8/2020

 
Cambiano le modalità di assistenza tecnica per i Giudizi davanti alle Commissioni Tributarie.
    Il consiglio è sempre quello di affidarsi a professionisti di comprovata esperienza per giudizi, caratterizzati da una elevata specializzazione , come quelli tributari.
Vediamo ora le novità .
    La Circolare n. 2/DF del 31 marzo 2020 del MEF ( il Dipartimento delle Finanze), ha previsto nuovi requisiti per l’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie.


    Con decorrenza dal 1 Aprile 2020 ( o almeno quando verrà meno la sospensione dei Giudizi Tributari causa emergenza Coronavirus) , potranno stare in giudizio taluni soggetti che, non essendo iscritti in un Albo professionale, necessitano di un’apposita abilitazione ministeriale per poter esercitare la difesa innanzi alle Commissioni Tributarie.
    In particolare la circolare parla di:
*soggetti iscritti nell’elenco di quelli abilitati dal MEF( ai sensi dell’art. 63, terzo comma, del D.P.R. 600/1973; art. 12, comma 3, lett. d). del D.lgs. 546/1992) tra cui i dipendenti civili e militari dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti impositori, cessati dall’impiego da almeno due anni, dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi;
* soggetti iscritti in elenchi gestiti dal MEF (art. 12, comma 3, lettere e) f) g) h) del D.lgs. 546/1992), tra cui vi rientrano gli esperti tributari, i funzionari delle associazioni di categoria, i dipendenti delle associazioni di categoria e di imprese, i dipendenti dei C.A.F. con requisiti meglio specificati nella Circolare;
*soggetti iscritti negli elenchi in vigore fino al 31 marzo 2020 i quali confluiscono nelle prime quattro sezioni del nuovo elenco nazionale tenuto dalla direzione della giustizia tributaria del dipartimento delle finanze.


    Ai fini di cui sopra il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disciplinato, mediante il D.M. 106/2019 ( i cui effetti decorrono dal primo aprile ), le modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie e della tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati.
    Gli interessati, se dotati dei requisiti di cui sopra , possono essere abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie mediante la presentazione dell'apposita domanda , esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo PEC: istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it .
    E’ necessario seguire i modelli resi disponibile sul Portale delle Giustizia Tributaria.


    Non cambia invece il limite del valore della causa entro cui è ammessa la difesa personale della parte ed in cui, pertanto, non è necessaria l’assistenza tecnica di un professionista abilito.
Tale limite è pari a €. 3.000,00.
    Cogliamo l'occasione per ricordare che le categorie abilitate all’assistenza tecnica, in virtù del proprio titolo abilitativo generale (derivante dall’iscrizione al relativo Albo), non hanno necessità di conseguire un’autorizzazione amministrativa.
Trattasi di:
*Avvocati;
*Dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo;
*Consulenti del lavoro, che sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato;
*Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Dottori agronomi e forestali, Agrotecnici, Periti agrari, Spedizionieri doganali iscritti all’albo di pertinenza;
*soggetti che, in possesso di speciali requisiti di professionalità e lavorativi, risultano iscritti in appositi elenchi.
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