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Nel campo fiscale il decreto 08 aprile 2020 n° 23 contiene una serie di disposizioni dirette ad alleggerire il carico fiscale delle aziende, anche nell’ottica di un rinvio delle scadenze.
Prima di procedere all'analisi delle nuove disposizioni, avvertiamo che le stesse vanno lette in coordinamento che le disposizioni fiscali contenute nei precedenti decreti ed alle quali si fa riferimento. Nello specifico il decreto 08 aprile dedica il capo IV agli aspetti fiscali. Quali sono le scadenze che vengono sospese? L'articolo 18 permette a coloro i quali, avendo il domicilio fiscale in Italia ed hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% nel mese di marzo 2020, di sospendere le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600 / 73. Sono, altresì, sospesi i termini di versamento per l'IVA. Il riferimento temporale è alle scadenze di aprile e maggio 2020. Analoga proroga è prevista per quanto riguarda versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e per i premi per l'assicurazione obbligatoria. A chi si applica la sospensione? La sospensione di cui sopra è prevista anche per coloro i quali esercitano l'attività di impresa arte o professione, purchè aventi il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nel territorio italiano . La norma si applica, per espressa previsione anche agli enti non commerciali e agli enti del cd terzo settore. Il successivo versamento sarà esente da sanzioni Altre norme L'articolo 19 si occupa specificamente delle ritenute su redditi lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti una serie di rapporti ed in particolare i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. L'articolo 22 permette la proroga al 30 Aprile per l'invio della documentazione relativa alla certificazione unica. Dal punto di vista operativo, l’articolo 25, in considerazione delle difficoltà derivanti dalla limitazione degli spostamenti, permette di inviare la documentazione inerente all'assistenza fiscale mediante mezzi telematici. In tal modo il contribuente potrà inviare apposta delega tramite mezzo elettronico, previa sottoscrizione personale della delega a medesima. Analoga possibilità sia per quanto riguarda l’accesso o la fruizione di prestazioni INPS Sempre nell'ottica della limitazione degli spostamenti, l'articolo 29 prevede che qualora un determinato procedimento Tributario sia iniziato con modalità analogica, lo stesso debba essere proseguito in modalità digitale. Tale norma è importante perché le precedenti direttive escludevano una tale possibilità. L'articolo 30 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto dei materiali e beni diretti a garantire la sicurezza sui posti di lavoro. Infine l'articolo 35 permette il rilascio del PIN dell’INPS in via semplificata rispetto alle procedure standard attraverso o apposita procedura telematica dell'ente previdenziale. I commenti sono chiusi.
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