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DECRETO LIQUIDITA’: VIA LIBERA DELLA UE ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO FINO A 25 MILA EURO4/15/2020 Come è noto, il decreto liquidità (D.L. n. 23/2020), prevede una serie di misure emergenziali la cui entrata in vigore, almeno per alcune delle predette disposizioni, attendeva l’adesione della Commissione Europea.
Tale autorizzazione, necessaria per le deroghe all’operatività del Fondo di Garanzia (L.62/1996), è pervenuta, ragion per cui non vi sono vi sono ulteriori ostacoli alla richiesta del finanziamento fino a € 25.000,00 previsto dal Decreto Liquidità. In particolare è stata autorizzata e confermata la garanzia al 100% da parte dello Stato, per i finanziamenti a favore di piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Si tratta dei finanziamenti previsti dall’art 13 n° 1 lettera m) del D.L. 23/2020 . Il meccanismo disposto dal decreto, si riferisce a finanziamenti rispetto ai quali lo Stato, attraverso il Fondo di Garanzia (gestito da MCC) presterà la propria garanzia automaticamente. Che tipo di istruttoria devono espletare le Banche? L’istruttoria consisterà nella verifica formale inerente il possesso dei requisiti previsti dalla norma, in sintesi: * Requisiti dimensionali relativi al richiedente: ossia deve trattarsi di piccole o medie imprese; * Requisiti inerenti la tipologia di finanziamento: deve avere durata fino a 72 mesi, con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi e l’importo non deve essere superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo anno fiscale. E’ necessaria la garanzia personale? Va ribadito che nelle ipotesi descritte non è richiesta alcuna garanzia personale. La compresenza delle condizioni illustrate permetterà alla banca di erogare il prestito garantito dallo Stato senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia. Il descritto procedimento è stato ratificato e condiviso dall’ABI, che ha già comunicato alle proprie associate la possibilità di procedere e già inviato i documenti inerenti la delibera della Commissione. A tal fine è stato reso pubblico il necessario modello da utilizzare per inoltrare la richiesta, allegato al presente contributo e scaricabile dal seguente indirizzo https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/. Il modello dovrà essere compilato e potrà essere inviato anche via mail. Cosa si intende per PMI- Piccola e Media Impresa? L’unico aspetto nella compilazione che richiede attenzione è quello relativo alla definizione di “piccola media impresa” . Il significato dimensionale dell’espressione è contenuto nella scheda 2 del modulo che recita: che il soggetto beneficiario finale, sulla base dei dati riportati nella scheda 2, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it) - Per comodità riportiamo la norma di riferimento Art. 2., Ministero delle Attività Produttive Decreto 18 aprile 2005 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. 5. Ai fini del presente decreto: a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari; b) per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale; c) per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. 6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7: a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a). 7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. I commenti sono chiusi.
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