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Decreto Cura Italia 2

3/25/2020

 

La sospensione dei mutui per lavoratori dipendenti e non.

Sospensione del mutuo prima casa per dipendenti e autonomi

    La sospensione delle attività o di gran parte di esse, derivante  dalle conseguenze  dell'emergenza sanitaria in atto pone un problema di non poco conto . 
    Da un lato non si può lavorare con inevitabili ripercussioni sul proprio guadagno, dall'altro restano fermi gli obblighi di pagamento .
Per fortuna non per tutto è così.

QUALI SONO LE NORME ? 
    Con il DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è  stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni.

    Tale possibilità è stata rivista in senso migliorativo attraverso il  D.L. n. 18/2020, il cui art.   54     ha dato la possibilità  di utilizzare, proprio  per affrontare le conseguenze  della situazione analizzata in premessa,   il cd. “Fondo Gasparrini”, cioè il Fondo di solidarietà istituito presso il Ministero ell’Economia e delle Finanze, gestito dalla Consap S.p.A., ai sensi dell’art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, come modificato dalla legge n. 92/2012.

CHI PUÒ BENEFICIARNE? 
    Tale norma si applica  ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti  che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.

QUALI SONO  TERMINI E MODALITÀ? 
    In sintesi basterà un’autodichiarazione per ottenere l’accesso al suddetto fondo, consentito – come visto – anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, senza la necessità di presentare l’indicatore della situazione economica equivalente, cioè senza la necessità del cd. “ISEE”.
La condizione per ottenere l’accesso facilitato al suddetto fondo sarà costituita dal “calo del proprio fatturato”in una misura “superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019”,quale conseguenza “della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
    Va precisato che il presupposto non è costituito dalla chiusura totale della propria attività, ma dalla mera “restrizione”con il suddetto “calo del proprio fatturato”.
    Naturalmente il termine di paragone sarà necessario rapportare il“calo del proprio fatturato” rispetto all’ultimo trimestre del 2019, e non allo stesso periodo dell’anno precedente, e bisognerà prendere come riferimento un trimestre successivo “al 21 febbraio 2020” o,anche, un “minor lasso di tempo tra la data della domanda e la predetta data”.
    Pertanto  non bisognerà considerare necessariamente un trimestre, ma si potrà attestare il suddetto calo di fatturato anche in un minor periodo di tempo a far data dal 21 febbraio 2020.

    La domanda potrà essere presentata in un periodo di 9 mesi con decorrenza dal 17 marzo 2020 (cioè, dalla data di pubblicazione del D.L. “Cura Italia”) e la sospensione massima dal pagamento delle rate che potrà essere ottenuta sarà di 18 mesi. 
    Durante il  periodo di sospensione, al versamento delle rate al pagamento degli “interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”provvederà il citato Fondo di solidarietà.
    A tal fine il Fondo in questione avrà a disposizione  la somma complessiva di 400 milioni di euro che si aggiungono alle dotazioni del Fondo, pari a circa 25 milioni di euro, per far fronte alla spesa necessaria alla citata moratoria.

QUALI SONO I REQUISITI? 
      Avranno accesso ai benefici descritti  i proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, titolari cioè di un mutuo cd. “prima casa” non superiore ad € 250.000,00, stipulato per l’acquisto dello stesso immobile, che sia in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda, anche se il titolare del contratto di mutuo si trovi già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché tale ritardo non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
    Il provvedimento in questione, inoltre,  rimette però la possibilità al Ministero dell’Economia e delle Finanze di emanare con“decreto di natura non regolamentare”eventuali disposizioni di attuazione, anche in considerazione dell’art. 26 del D.L. n. 9/2020, che aveva già previsto l’estensione del fondo di solidarietà in questione ai lavoratori che avessero subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario “per un periodo di almeno trenta giorni”.
    È importante far presente  che  non è ancora proponibile la domanda da indirizzare tramite la propria banca: bisognerà infatti attendere ancora l’emanazione dei provvedimenti attuativi che fisseranno i necessari chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni che dovrà essere redatta, pur nel rispetto delle indicazioni normative, dal singolo interessato.

    Sul lato pratico si evidenzia che la disposizione in questione presenta indubbi vantaggi posto  che il pagamento degli interessi, ancorché nella misura del 50% sarà a carico dello Stato e, quindi, una volta superato il periodo di sospensione, le rate “sospese” ed “accodate” all’ultima del piano di ammortamento dovrebbero risultare più basse.
    Resta ferma la possibilità , per tutti coloro che fossero privi dei requisiti sopra indicati e, di conseguenza, non in condizione di accedere ai suddetti benefici di richiedere ed ottenere la “rinegoziazione della durata del mutuo” ovvero la  “surrogazione”.
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